(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59 del 18 dicembre 2019) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n),. dello Statuto; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, commi da 502 a 505; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisisti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' enoturistica); Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); Considerato quanto segue: 1. Al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione delle norme statali che disciplinano l'attivita' di enoturismo, si interviene nell'ordinamento regionale inserendo un nuovo titolo nella legge regionale n. 30/2003, nel quale sono disciplinate a livello regionale altre attivita' considerate connesse all'attivita' agricola: l'agriturismo e le fattorie didattiche; 2. Per l'applicazione del regime amministrativo della segnalazione di inizio attivita' (SCIA), necessario per l'avvio dell'attivita' di enoturismo, si prevedono specifiche disposizioni di dettaglio, in particolare si stabilisce che la SCIA e' presentata allo sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR); 3. In coerenza con le finalita' perseguite dalle disposizioni statali, in particolare la crescita e la valorizzazione del comparto vitivinicolo e tenuto conto della tipologia di requisiti e standard di qualita' richiesti, sono individuati gli operatori che possono svolgere le attivita' di enoturismo; 4. Nell'ambito dei requisiti necessari per l'esercizio dell'enoturismo le disposizioni statali hanno stabilito che il personale addetto alle attivita' enoturistiche deve essere dotato di adeguate competenze e formazione; al fine di assicurare l'applicazione di tali norme sono stati previsti i requisiti di formazione minimi che il personale preposto alle suddette attivita' deve possedere; 5. E' necessario modificare le norme relative alle modalita' di presentazione della SCIA sia per le attivita' di agriturismo sia per le fattorie didattiche, per aggiornarle ai nuovi strumenti informatici; Approva la presente legge: Art. 1 Sostituzione del titolo della legge regionale n. 30/2003 1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), e' sostituito dal seguente: «Disciplina delle attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana». 2. Ovunque ricorra il titolo originario della legge regionale n. 30/2003 questo e' sostituito con il titolo di cui al comma 1.