(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59  del
                          18 dicembre 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l) e n),. dello Statuto; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, commi da 502 a 505; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee  guida  e  indirizzi  in
merito  ai  requisisti  e  agli  standard  minimi  di  qualita'   per
l'esercizio dell'attivita' enoturistica); 
  Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di  assicurare  l'attuazione  e  l'applicazione  delle
norme  statali  che  disciplinano  l'attivita'  di   enoturismo,   si
interviene nell'ordinamento regionale inserendo un nuovo titolo nella
legge regionale n. 30/2003, nel quale  sono  disciplinate  a  livello
regionale  altre   attivita'   considerate   connesse   all'attivita'
agricola: l'agriturismo e le fattorie didattiche; 
    2.   Per   l'applicazione   del   regime   amministrativo   della
segnalazione di  inizio  attivita'  (SCIA),  necessario  per  l'avvio
dell'attivita' di enoturismo, si prevedono specifiche disposizioni di
dettaglio, in particolare si stabilisce che  la  SCIA  e'  presentata
allo sportello unico delle attivita' produttive  (SUAP)  mediante  il
sistema telematico di accettazione regionale (STAR); 
    3. In coerenza con le  finalita'  perseguite  dalle  disposizioni
statali, in particolare la crescita e la valorizzazione del  comparto
vitivinicolo e tenuto conto della tipologia di requisiti  e  standard
di qualita' richiesti, sono individuati  gli  operatori  che  possono
svolgere le attivita' di enoturismo; 
    4.  Nell'ambito   dei   requisiti   necessari   per   l'esercizio
dell'enoturismo  le  disposizioni  statali  hanno  stabilito  che  il
personale addetto alle attivita' enoturistiche deve essere dotato  di
adeguate   competenze   e   formazione;   al   fine   di   assicurare
l'applicazione di tali norme  sono  stati  previsti  i  requisiti  di
formazione minimi che il personale preposto alle  suddette  attivita'
deve possedere; 
    5. E' necessario modificare le norme relative alle  modalita'  di
presentazione della SCIA sia per le attivita' di agriturismo sia  per
le  fattorie  didattiche,  per   aggiornarle   ai   nuovi   strumenti
informatici; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
      Sostituzione del titolo della legge regionale n. 30/2003 
 
  1.  Il  titolo  della  legge  regionale  23  giugno  2003,  n.   30
(Disciplina  delle  attivita'   agrituristiche   e   delle   fattorie
didattiche in Toscana), e' sostituito dal seguente: «Disciplina delle
attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo
in Toscana». 
  2. Ovunque ricorra il titolo originario della  legge  regionale  n.
30/2003 questo e' sostituito con il titolo di cui al comma 1.